Art. 4.
(Presidente dell'Ente Parco nazionale).

      1. Il presidente dell'Ente Parco nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la regione Sicilia, tra persone di comprovate moralità e professionalità, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico.

 

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      2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco nazionale ed esercita le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo e di controllo stabilite dal consiglio direttivo dell'Ente, nonché le eventuali ulteriori funzioni attribuitegli dal medesimo Ente.