1. Il presidente dell'Ente Parco nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la regione Sicilia, tra persone di comprovate moralità e professionalità, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico.